la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei SERT (servizi per le tossicodipendenze). 2. I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare (gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di cui all'art. 26 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38. 3. Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determi- nate ai sensi dell'art. 6 recante modifiche ai parametri fissati dall'allegato n. 12 di cui all'art. 2 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 61, relativamente alle seguenti figure professionali: medico; infermiere professionale; psicologo; assistente sociale; educatore professionale; amministrativo; altro. 4. Le Unita' Sanitarie Locali possono determinare altre figure professionali secondo i parametri di cui all'art. 6.