la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  La  presente   legge   disciplina   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dei SERT (servizi per le tossicodipendenze).
   2.  I SERT sono moduli organizzativi a carattere interdisciplinare
(gruppi operativi) costituiti secondo i criteri di  cui  all'art.  26
della legge regionale 9 aprile 1990, n. 38.
   3.  Le dotazioni numeriche e funzionali di personale sono determi-
nate ai sensi dell'art. 6  recante  modifiche  ai  parametri  fissati
dall'allegato  n.  12  di  cui  all'art.  2  della  legge regionale 6
dicembre 1984,  n.  70,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge
regionale  30  aprile 1990, n. 61, relativamente alle seguenti figure
professionali:
    medico;
    infermiere professionale;
    psicologo;
    assistente sociale;
    educatore professionale;
    amministrativo;
    altro.
   4.  Le  Unita'  Sanitarie  Locali possono determinare altre figure
professionali secondo i parametri di cui all'art. 6.